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NEWS
25/09/2009 - 31/12/2009
Scheda di Trasporto, agg. circolare Interministeriale del 06/08/09
Per una corretta applicazione del Decreto Ministeriale 30 Giugno 2009, n. 554 relativo alla “Scheda di Trasporto” (SDT), il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno emanato, in data 6 agosto 2009, una seconda Circolare, che fa seguito a quella del 17 Luglio 2009, nell’ottica di favorire e rendere più flessibile l’impiego di questo strumento in sede di compilazione e per il suo controllo, recante ulteriori disposizioni di cui ai paragrafi sottoindicati:

1) Utilizzo di copie della Scheda di Trasporto:
La Scheda di Trasporto (SDT), che ha la valenza giuridica di una scrittura privata, è regolamentata dall’art. 2719 cod. civ. e pertanto non necessariamente deve essere presente in originale a bordo del veicolo ma può essere esibita agli Organi accertatori anche in copia non autenticata, realizzata direttamente dal documento cartaceo originale o dalla stampa di un documento trasmesso al Vettore per fax o per via telematica.
Qualora vengano utilizzate le modalità elettroniche per l’invio della SDT, devono essere osservate le disposizioni relative ai documenti digitali (D.Lgs. 7 Marzo 2005, n. 52 e D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445).
Per certificare l’avvenuta esibizione della copia del documento ed impedire, successivamente, la manipolazione del suo contenuto, gli Organi accertatori provvederanno a darne segnalazione sulla stessa con le annotazioni di cui al successivo paragrafo 9.

2) Documenti in caso di trasporto di cose a carico completo dirette a diversi destinatari:
Nella fattispecie del trasporto di cose a carico completo, caricate in un unico luogo sullo stesso veicolo da un unico “Mittente” e dirette a più “Destinatari” o che devono essere scaricate in luoghi diversi, l’indicazione dei luoghi di carico e scarico, nonché delle merci trasportate, può essere effettuata anche attraverso un generico riferimento ai documenti che, nella prassi commerciale, accompagnano le merci dal luogo di raccolta a quello di destinazione (p.es. bolle di consegna).
In tali casi, la verifica da parte degli Organi accertatori delle cose trasportate e del rispetto delle disposizioni dei luoghi di carico e scarico avviene attraverso i predetti documenti commerciali che, fatto salvo il restante contenuto della SDT o documenti equipollenti, integrano i documenti di trasporto.

3) Indicazione dei soggetti della filiera attraverso l’impiego di codici convenzionali:
Per motivi di riservatezza commerciale, è ammessa l’indicazione in modo codificato sulla SDT, o su altro documento sostitutivo o equipollente, dei soggetti coinvolti nella filiera di trasporto, diversi dal Committente, e delle altre informazioni che li riguardano (p.es. luoghi di carico o scarico delle merci).
In questo caso deve essere però presente a bordo del veicolo un documento integrativo, sottoscritto da chi è tenuto alla compilazione della SDT, contenente l’immediata decodifica dei predetti codici convenzionali, per consentire agli Organi accertatori un’immediata verifica sull’identità di tali soggetti, nonché sulle informazioni che li riguardano.

4) Contratti stipulati in forma scritta:
Il Contratto di trasporto in forma scritta può ritenersi sostitutivo della SDT, sempreché abbia tutti gli elementi essenziali previsti dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 286/2005, anche se privo della “data certa”, ma rechi comunque la data di sottoscrizione che sarà lo stesso agente accertatore a certificare apponendo le opportune annotazioni di cui al successivo paragrafo 9.

5) Impresa di sub-vettori:
In presenza di una cessione del contratto di trasporto ad altra Impresa, il Vettore che effettivamente stipula il contratto con il Committente originario diventa a sua volta Committente del Trasporto; sarà pertanto quest’ultimo (1° Vettore/Committente) a redigere una nuova SDT, essendo impossibile la modifica o l’integrazione di quella redatta dal Committente originario per la prima operazione di trasporto.

6) Utilizzo di Consorzi di Imprese di Trasporto:
Qualora il servizio di trasporto venga affidato ad un Consorzio di Imprese di Autotrasporto, iscritto nell’apposita sezione speciale dell’Albo degli Autotrasportatori, il Consorzio stesso è tenuto ad indicare sulla SDT, nel campo “Osservazioni varie”, il nominativo dell’Impresa consorziata che materialmente effettua il trasporto ed il relativo numero di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori.
Analoghe considerazioni valgono se il trasporto è commissionato ad una Cooperativa di Autotrasportatori.

7) Conservazione della Scheda di Trasporto:
La SDT esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto cui si riferisce. Non esiste pertanto alcun obbligo di conservazione della SDT che invece rimane per i documenti sostitutivi o equipollenti in conformità alle disposizioni che ne disciplinano la compilazione e la tenuta.

8) Documenti per il trasporto internazionale di cose:
I trasporti internazionali di cose in conto terzi non sono soggetti all’obbligo della compilazione della SDT se effettuati sia da vettore italiano sia straniero, essendo la disciplina dell’art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 286/2005 applicabile soltanto a chi effettua il trasporto in ambito nazionale.
I vettori stranieri che effettuano trasporti internazionali sul territorio italiano sono tenuti a compilare e conservare i documenti che, ai sensi delle norme comunitaria o internazionali che regolano il trasporto, devono essere presenti a bordo del veicolo. In assenza di tali documenti, al vettore straniero si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 7-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 286/2005.

9) Annotazioni degli Organi di controllo sulla Scheda di Trasporto:
In occasione di controlli stradali in materia di autotrasporto, gli Organi accertatori dovranno annotare sulla SDT data e ora del controllo e generalità dell’operatore che lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell’esibizione del documento.

10) Documenti equipollenti. Trasporti esenti (collettame):
In ordine ai regimi della “equipollenza dei documenti” e del “trasporto a collettame”, è attesa un’ulteriore Circolare interministeriale a valle degli approfondimenti tecnico-giuridici in corso di valutazione da parte degli Uffici Legislativi dei Ministeri competenti.

Da sottolineare però che la Circolare interministeriale del 17/07/09 raccomanda agli Organi di Polizia, in questa prima fase di applicazione della “scheda di trasporto”, di rinunciare a sanzionare, in presenza di accertate violazioni al D.M. n. 54/2009, a favore di un’azione informativa per diffondere una migliore conoscenza della norma tra gli Operatori del settore.

Cordiali saluti.


VERINLEGNO S.P.A.


Allegati:
Circolare Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/07/09
Circolare Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06/08/09
Esempio scheda di trasporto (SDT) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale



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